Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale
Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima dell' 1 febbraio 2006
Art. 3
- Ambito degli interventi
1. Gli interventi possono riguardare:
a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:
1) l'innovazione di prodotto e di processo;
2) il trasferimento dell'innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione; (3)
b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell'ambito dell'integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:
1) la creazione di nuove imprenditorialità, l'agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell'occupazione;
2) l'ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;
3) lo sviluppo di forme associative;
4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;
5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;
8) il sostegno alle azioni per la tutela dell'ambiente e della biodiversità;
9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;
c) l'equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:
1) la capitalizzazione;
2) il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l'attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;
3) l'innovazione finanziaria.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 105, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.