Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Capo III
- Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)
Art. 12
- Modifiche all' articolo 4 della l.r. 26/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è inserito il seguente:
“
2. bis I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle loro funzioni.
”.Art. 13
- Norma di copertura finanziaria
1. L'onere di spesa di cui all'articolo 12, quantificato in euro 20.000,00 annui per il triennio 2007-2009, trova copertura nella UPB 132 "Funzionamento degli organi politici - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.