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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 32
- Contributo straordinario all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
1. Per la copertura dei maggiori oneri del personale dipendente, conseguenti al CCNL 2004/2005 del comparto e della dirigenza e per consentire l'effettuazione degli accantonamenti di competenza dell'anno 2006 per il nuovo biennio contrattuale 2006-2007, è stanziata in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) la somma di euro 4.800.000,00 non coperta dal contributo ordinario annuale di cui all' articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004).
2. La somma di cui al comma 1 trova copertura sulle risorse del fondo sanitario regionale - UPB 243 "Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.
3. Per l'anno 2007 il contributo ordinario annuale all'ARPAT determinato ai sensi dell' articolo 21 della l.r. 58/2003 è incrementato di euro 1.089.000,00; per gli anni successivi la somma così determinata costituisce base per il calcolo del contributo stesso.
4. L'onere di spesa di cui al comma 3 trova copertura nella UPB 264 "Servizi di prevenzione - spese correnti" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.