Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64
Legge finanziaria per l'anno 2007.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006
Art. 31
- Celebrazione del Giorno della Memoria
1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), che riconosce il giorno 27 gennaio come "Giorno della Memoria", organizza direttamente o attraverso soggetti pubblici e privati cerimonie, iniziative, eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Note del Redattore:
Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.