Menù di navigazione

Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 27
- Finanziamento di iniziative in materia di politiche di pari opportunità e di genere
1. E' autorizzata per l'anno 2007 la spesa di euro 250.000,00 per il finanziamento delle iniziative di coordinamento delle politiche di pari opportunità e di genere, attuate dalla Regione ai sensi dell' articolo 4 , comma 1, lettera f) dello Statuto, nonché per la realizzazione di iniziative connesse all'anno europeo delle pari opportunità istituito per l'anno 2007 con decisione n. 771/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006.
2. L'onere di spesa di cui al comma 1 trova copertura nello stanziamento della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti".

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

- Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.