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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 25
- Potenziamento delle attività di recupero delle tasse automobilistiche regionali
1. A decorrere dall'anno 2007 una quota delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione in materia di tasse automobilistiche è destinata, in misura non superiore ad euro 300.000,00 annui, ad interventi di potenziamento della struttura organizzativa competente in materia e dei servizi strumentali in dotazione alla stessa.
2. La disposizione di cui al comma 1, finalizzata all'incremento delle entrate derivanti dal recupero dell'evasione in materia di tasse automobilistiche, trova applicazione anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 , comma 1, della l.r. 3/2006 .

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.