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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 29 dicembre 2006

Art. 24
- Finanziamento delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione
1. Al comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), le parole "in dieci unità a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: " in diciassette unità a tempo indeterminato per l'Agenzia della Giunta regionale ed in tredici unità a tempo indeterminato per l'Agenzia del Consiglio regionale".
2. Per il finanziamento degli oneri conseguenti all'applicazione della r.43/2006 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
3. Gli oneri complessivi per il finanziamento della r.43/2006 , ammontanti ad euro 1.970.000,00, sono allocati per euro 887.000,00 nella UPB 714 "Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale - spesa corrente" e per euro 1.083.000,00 nella UPB 715 "Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione - spesa corrente" del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009.

Note del Redattore:

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- Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 20 aprile 2007,n. 21,art 1 .

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Parole abrogate con l.r. 23 dicembre 2009, n.77 , art. 21.

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Abrogato dalla data di entrata n vigore del d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/R , in base alle disposizioni dell'art. 55 della l.r. 25 febbraio 2010, n. 21 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.