Legge regionale 28 novembre 2006, n. 60
Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell' articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
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Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 6 dicembre 2006
Art. 2
Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'articolo 20 della l.r. 88/1998
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell' articolo 20 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nel seguente testo: "b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);
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