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Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)

Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006

Art. 1
Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I Sito esternodel titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”);
d) 5 per cento per i restanti importi. (8)

Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 2.

Art. 1 bis
1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall’articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:(10)

Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 3.

a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
Art. 1 ter
1. Dal 1° gennaio 2009 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, in applicazione dell’articolo 2, commi 60, 61 e 62, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
a) per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 100 chilowatt (KW) a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009;
b) per cinque annualità successive i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2008, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, su cui sia installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2009. (4)

Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44, art.2.

2. Le cinque annualità di cui al comma 1, lettera b), decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo dell’installazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016. (18)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 4.

2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica. (18)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 4.

Art. 1 quater
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis e 2 quater dell’articolo 1 bis sono stimate in euro 1.400.000,00 per l’anno 2012, euro 3.800.000,00 per l’anno 2013 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014. (6)

Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13, art. 2.

1 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione per l’anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
- Anno 2012
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.400.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 1.400.000,00
- Anno 2013
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 3.800.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 3.800.000,00
- Anno 2014
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 5.000.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 5.000.000,00. (6)

Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13, art. 2.

Le maggiori entrate, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale. (11)

Comma inserito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60, art. 4.

1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. (6)

Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13, art. 2.

(13)

Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63, art. 2.

1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse. (17)

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2014, n. 64, art. 2.

1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata. (19)

Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 12.

1 quinquies. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (14)

Comma inserito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63, art. 2.

1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), sono complessivamente stimate in euro 9.200.000,00 annui a partire dal 2023 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” della parte entrata del bilancio regionale. (26)

Comma aggiunto con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 3.

Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 3 novembre 2008, n. 58 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 luglio 2009, n. 44 , art.2.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 11 aprile 2012, n. 13 , art. 2.

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Titolo così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Alinea così sostituito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 29 ottobre 2012, n. 60 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 8 novembre 2013, n. 63 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2014, n. 64 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.

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Note soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.