Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006
Art. 1
Aumento della tassa automobilistica regionale
1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sono aumentati del 10 per cento.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
2 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, agli importi della tassa automobilistica regionale vigenti nell'anno 2012, relativi a periodi fissi posteriori a tale data, si applicano i seguenti aumenti:
a) 10 per cento dell’importo fisso minimo annuo;
b) 10 per cento dell’importo base dovuto per motocicli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici;
c) 10 per cento dell’importo oltre 100 KW dovuto per autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2007”);
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.