Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006
Art. 1 quater
Norma finanziaria(3)
1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 1 bis e 1 ter, stimate in euro 20.000.000,00 per il 2009 ed in euro 22.000.000,00 per il 2010 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario strutturale derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB 111 “Imposte e tasse”.
1 bis. Le minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 bis e 2 quater dell’articolo 1 bis sono stimate in euro 1.400.000,00 per l’anno 2012, euro 3.800.000,00 per l’anno 2013 ed euro 5.000.000,00 per l’anno 2014 e fanno carico agli stanziamenti dell’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione anno 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014. (6)
1 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione per l’anno 2012 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013 e 2014, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
- Anno 2012
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 1.400.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 1.400.000,00
- Anno 2013
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 3.800.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 3.800.000,00
- Anno 2014
In diminuzione, UPB 111 di entrata “Imposte e tasse”, euro 5.000.000,00
In diminuzione, UPB 741 di spesa “Fondi – Spese correnti”, euro 5.000.000,00. (6)
Le maggiori entrate, di cui all’articolo 1, comma 2 bis, sono stimate in euro 22.000.000,00 annui e sono imputate all’UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale. (11)
1 quater. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 bis, commi 2 quinquies e 2 sexies, stimate in euro 2.400.000,00 per il 2014 ed euro 2.800.000,00 per il 2015 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. (6)(13)
1 quater 1. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 1 e 2 octies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 2.630.000,00 per il 2015 ed euro 2.830.000,00 per il 2016 a valere sulla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse. (17)
1 quater 2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 2 quinquies 2 e 2 novies dell’articolo 1 bis, stimate in euro 1.420.000,00 per il 2016 ed euro 1.540.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio 2016 – 2018 e successivi, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alle medesime tipologia e titolo di entrata. (19)
1 sexies. Le maggiori entrate derivanti da quanto disposto con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), sono complessivamente stimate in euro 9.200.000,00 annui a partire dal 2023 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” della parte entrata del bilancio regionale. (26)
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.