Legge regionale 2 novembre 2006, n. 52
Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale (7)
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 7 novembre 2006
Art. 1 bis
Riduzioni (1)
1. L’aumento della tassa automobilistica regionale stabilito dall’articolo 1, comma 1, non si applica alle seguenti categorie di veicoli:(10)
a) autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
b) autocarri per i quali la tassazione è commisurata alla potenza effettiva dei motori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), immatricolati come “euro 4” o “euro 5”;
c) autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autocarri di cui alla lettera b) omologati per la circolazione mediante alimentazione del motore, esclusiva o doppia, a gas metano, a gas di petrolio liquefatto (GPL), ad idrogeno od elettrica.
2. La riduzione di cui al comma 1 ha effetto per i pagamento da eseguirsi dal 1° gennaio 2009 relativi a periodi fissi posteriori a tale data.
Note del Redattore:
Comma prima inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 12.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 4 , ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.