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Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 3
- Responsabile dell’Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione(5)

Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4.

1. La responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’Amministrazione, in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).
2. L’incarico di responsabile dell’Agenzia ha carattere di esclusività e non è compatibile con l’esercizio di altra attività professionale.
3. Nel caso in cui il responsabile sia scelto tra dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, o tra dirigenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, l’incarico è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo.
4. L’incarico di responsabile dell’Agenzia è attribuito con decreto del Direttore generale ed ha la durata definita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009.
5. Il responsabile esercita, oltre alle funzioni dirigenziali di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2009, i poteri e le funzioni proprie della figura di direttore responsabile di organo di stampa, assicurando il costante raccordo dell’Agenzia con le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale, con gli enti e le aziende regionali, per l'informazione in entrata e in uscita e per una efficace integrazione delle attività svolte con quelle proprie delle strutture della comunicazione dei due organi istituzionali.
6. Il responsabile contribuisce alla definizione dei programmi annuali delle attività di informazione e comunicazione e risponde agli organi di vertice per l'attuazione delle attività di informazione previste dagli stessi programmi.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla nomina del Responsabile dell’Agenzia nella Legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

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Nota soppressa .

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Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.