Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006

Art. 2
1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale.(6)

Parole abrogate con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 10.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 dicembre 2006, n. 64 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 24 luglio 2020, n. 69, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.