Legge regionale 2 agosto 2006, n. 43
Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione. (3)
Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 10 agosto 2006
Art. 2
- Organizzazione(3)
1. Le Agenzie sono organizzate ed operano come redazione giornalistica, in conformità a quanto stabilito dalle norme e dai contratti che regolano l'esercizio della professione giornalistica, nonché da quanto previsto dalla presente legge.
2. Le attività giornalistiche sono svolte da giornalisti iscritti all'ordine professionale.(6)
Note del Redattore:
Ai sensi della l.r. 9/2011 , art. 8, comma 1, “ 1. Le disposizioni della l.r. 43/2006 sono abrogate nella parte in cui fanno riferimento al Consiglio regionale ed alla Agenzia di informazione del Consiglio regionale.”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.