Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006
Art. 7 ter
- Progetti di interesse regionale(28)
1. Per esigenze di natura sperimentale o connesse al raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale approva progetti di servizio civile regionale, predisposti dalla competente struttura regionale, da realizzarsi presso gli enti e le organizzazioni iscritti all’albo di servizio civile regionale.
2. I progetti di cui al comma 1, sono riferiti ai settori di cui all’articolo 3 ed indicano:
a) gli obiettivi e le modalità per realizzarli;
b) il numero complessivo dei giovani da impiegare per ogni singolo progetto;
c) l’eventuale indicazione di particolari requisiti dei giovani necessari per lo svolgimento del servizio.
3. Il dirigente della competente struttura regionale predispone un bando pubblico per la presentazione e selezione di documenti operativi di cui al comma 4, nel quale sono definite in particolare:
a) le procedure di presentazione dei documenti operativi;
b) le procedure di valutazione e di approvazione dei documenti operativi;
c) le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione dei documenti approvati.
4. Gli enti e le organizzazioni iscritte all’albo di servizio civile regionale interessate all’attuazione del progetto presentano un documento operativo che indica:
a) il responsabile del progetto;
b) gli operatori di progetto presenti nelle sedi di attuazione;
c) il numero dei giovani da impiegare per progetto nei limiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettera c);
d) l’eventuale numero ulteriore di giovani di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c bis);
e) le sedi di attuazione e il numero dei giovani per ogni sede;
f) le modalità di impiego dei giovani e l’orario di svolgimento del servizio nei limiti di cui all’articolo 9, comma 2;
g) le attività educative e formative di cui all’articolo 15, comma 4.
5. I criteri per l’approvazione dei documenti operativi sono definiti nel regolamento di cui all’articolo 19.
6. I documenti operativi sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.