Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 6
- Soggetti ammessi al servizio civile
1. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda
a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni;
b bis) non abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitti non colposi. (12)

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 3.

2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (13)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 3.

in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.