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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 5
- Albo degli enti di servizio civile regionale
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'articolo 3 ;
c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
d) aver svolto attività continuativa almeno da un anno (6)

Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

.
1 bis. Nell’albo degli enti di servizio civile regionale hanno facoltà di iscriversi anche le articolazioni territoriali presenti in Toscana di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale o regionale (7)

Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

in possesso dei requisiti di cui al comma 1. (3)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25, art. 29.

1 ter. Nell’albo degli enti di servizio civile sono presenti tre categorie di enti individuate sulla base dei seguenti criteri:
a) il numero di sedi di attuazione dichiarate;
b) la presenza stabile nell’ente di appositi coordinatori dei progetti di servizio civile. (8)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.

1 quater. Il regolamento di cui all’articolo 19 definisce in particolare:
a) l’individuazione delle categorie di enti di servizio civile sulla base dei criteri di cui al comma 1 ter;
b) i requisiti del coordinatore dei progetti di servizio civile al quale è affidata la responsabilità organizzativa ed il coordinamento di tutti i progetti di servizio civile dello stesso ente approvati e finanziati nell’ambito del medesimo bando;
c) il numero massimo di progetti e giovani che per ogni singolo bando possono essere presentati con riferimento alle categorie di cui al comma 1 ter;
d) le procedure per l’iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell’albo. (9)

Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7, art. 2.


Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.