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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006

Art. 3
- Settori di impiego
1. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:
a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale;
c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
d) valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;
e) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;
f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, prevedendo in tale ambito, ferma restando la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, attività volte al miglioramento:
1) della conservazione fisica, della sicurezza, dell’integrità e del valore del patrimonio anche mediante il presidio dello stesso;
2) della diffusione della conoscenza dei beni del patrimonio anche mediante riproduzioni, pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione e informazione ; (60)

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32, art. 1.

g) collaborazione al sistema della protezione civile;
h) interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) ; (61)

Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

i) riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;
l) educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;
m) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
n) educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.