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Legge regionale 10 luglio 2006, n. 28

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Nuova disciplina dell'Agenzia regionale di sanità.

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima del 12 luglio 2006

Art. 7
1. Dopo l’articolo 82 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 82 septies - Presidente
1. Il presidente:
a) rappresenta legalmente l'ARS;
b) convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'ARS;
d) svolge gli altri compiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 82 terdecies.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di vacanza dell’organo, svolge le funzioni del presidente fino alla rielezione dello stesso.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 10 luglio 2006, n. 29, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.