Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 21
- Decorrenza e abrogazioni (57)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 19 .
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 (Interventi in materia di servizio civile);
b) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 maggio 1996, n. 35 "Interventi in materia di servizio civile").
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.