Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 2
- Finalità
1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:
a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;
b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale;
c) favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;
g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;
h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
i) promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;
m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.