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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006

Art. 11
1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana possono presentare una seconda domanda per il servizio civile regionale ad un altro ente, ad eccezione di quello presso il quale hanno svolto il precedente servizio.
4. I soggetti che entro l’anno precedente alla data di uscita del bando e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, abbiano prestato, a qualunque titolo, attività presso un ente, retribuita, dallo stesso ente o da altri soggetti, non possono presentare domanda di servizio civile al medesimo ente.
5. La partecipazione al servizio civile regionale cessa d’ufficio qualora:
a) il soggetto risulti svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale ed il servizio civile universale;
b) colei che ha usufruito del congedo di maternità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera b bis), in unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, superi i sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all’articolo 9, comma 1.
6. Nel caso previsto dal comma 5, lettera b), l’interessata può presentare nuova domanda di servizio civile. (67)

Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

Art. 14
- Attività di promozione e informazione
1. La Regione, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all' articolo 17 , realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all' articolo 16 , attività di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.
2. Le attività di promozione ed informazione sono rivolte:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;
c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all'attività di servizio civile.
3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attività di promozione e informazione sul servizio civile regionale.
4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le università.

Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27 , art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.