Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 12
- Acque destinate all'utilizzazione agronomica
1. L'utilizzazione agronomica, come definita dall'articolo 74, comma 1, lettera p), del decreto legislativo, è attuata, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo, per:
a) gli effluenti di allevamento;
b) le acque di vegetazione dei frantoi oleari sulla base di quanto previsto dalla
legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'
articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 );
c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), del decreto legislativo;
d) le acque reflue dalle piccole aziende agroalimentari assimilate alle aziende di cui alla lettera c) sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
2. La comunicazione di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo è presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di utilizzazione nelle forme previste dal regolamento di cui all'
articolo 13 , dal rappresentate legale dell'azienda che produce gli effluenti e le acque destinate all' utilizzazione agronomica o da altri soggetti indicati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo.
3. Il regolamento di cui all'
articolo 13 , detta le procedure e le modalità per lo svolgimento dell'utilizzazione agronomica delle acque di cui al presente articolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112, comma 3, del decreto legislativo e sulla base dei criteri di cui al comma 4 del presente articolo.
4. La Giunta regionale nell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, si attiene ai seguenti criteri:
a) le tecniche di distribuzione assicurano:
1) la tutela delle acque ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
2) la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto irriguo, concimante e ammendante sul terreno;
3) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
4) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ed uniforme applicazione degli stessi;
b) le dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio delle acque di cui al presente articolo in relazione alle esigenze colturali garantiscono una capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.