Capo VI
- Norme finali e transitorie
Art. 23
- Norme finali
1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell'ambiente due o più delle tipologie di acque definite all'
articolo 2 , e per le quali è previsto da parte dell'ente competente il rilascio di qualsiasi atto di consenso, l'ente competente alla ricezione delle domande è
la struttura regionale competente.
(94) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 18.
Art. 24
1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.
5. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, ll dirigente della struttura regionale competente (95) Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 19.
provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere. 6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.
Art. 25
- Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate
1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.
a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di competenza
dall'AIT (64) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 95.
, di otto anni per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data dall'atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi relativi agli scaricatori di classe B2;
b) quantificano le risorse finanziare necessarie alla realizzazione del programma stesso;
c) richiedono, ove necessario, l'autorizzazione allo scarico alla provincia identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l'applicazione dei commi 5, 6 e 7.
5. La provincia autorizza l'esercizio in via provvisoria degli scaricatori di piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo. L'esercizio in via provvisoria è disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti dalla pr esente normativa al fine:
a) della salvaguardia dell'integrità della rete fognaria;
b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da essi attuato.
6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli
articoli 16 ,
17 ,
21 , e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell'accordo di programma di cui al comma 5.
7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della presente legge.
9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di diluizione di cui alla normativa previgente.
Art. 26
1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.
2. Entro il 31 dicembre (47) Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.
2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l’AIT (65) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 96.
, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono: a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico (131) Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.
fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a); (48) Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.
b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.
3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13(131) Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.
. Art. 26 bis
1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.
Art. 27
- Norme transitorie e finali
1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 13 , informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all'entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell'
articolo 11 , dell'attivazione della procedura di revisione del disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione necessaria.
2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e, comunque, non oltre quattro anni.
3. Fino all'adozione del piano di gestione di cui all'articolo 114, del decreto legislativo, si applicano le previsioni dell'
articolo 11 in relazione al rilascio di acque da dighe e invasi.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti competenti in applicazione degli accordi stessi.
Art. 27 bis
1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data.
Art. 28
Art. 29
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la
legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 13 , si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34 , 35 , 36 , 37 e 40
della l.r. 5/1986 .
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'
articolo 13 , è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 ), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.