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Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Capo VI
- Norme finali e transitorie
Art. 23
- Norme finali
1. Qualora da insediamento, stabilimento o da agglomerato vengano immesse nell'ambiente due o più delle tipologie di acque definite all' articolo 2 , e per le quali è previsto da parte dell'ente competente il rilascio di qualsiasi atto di consenso, l'ente competente alla ricezione delle domande è la struttura regionale competente.(94)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 18.

Art. 24
- Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti (2)

Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28, art. 13.

1. Gli scarichi di AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati all’esercizio fino al termine del procedura autorizzativa di cui al presente articolo. Si ritengono autorizzati gli scarichi di AMPP esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, i titolari degli scarichi di AMPP presentano richiesta di autorizzazione e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto, (45)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 1.

all’amministrazione competente entro tre anni (6)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 62.

dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13.
3. I titolari di scarichi di AMPP che risultino già titolari di eventuali autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento o insediamento o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA)(46)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 1.

possono presentare richiesta di autorizzazione e contestuale piano di gestione delle AMD, ove previsto, (46)

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 1.

alla struttura regionale competente (95)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 19.

anche successivamente al termine di cui al comma 2 contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni esistenti nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 13.
4. Il dirigente della struttura regionale competente (95)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 19.

rilascia l’autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prescrivendo i tempi massimi per la realizzazione degli eventuali trattamenti di cui all’articolo 8, comma 5.
5. Qualora le AMPP derivino da stabilimento o da insediamento già titolare di un’autorizzazione allo scarico in essere per altre acque, ll dirigente della struttura regionale competente (95)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 19.

provvede, se necessario, a riunificare in un unico atto l’autorizzazione di cui al presente articolo con quella in essere.
6. Agli scarichi di AMC di cui all’articolo 8, si applicano le disposizioni transitorie di cui al presente articolo.
Art. 25
- Norme transitorie per gli scaricatori di piena e le condotte bianche delle fognature separate
1. Gli scaricatori di piena esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano autorizzati per effetto dell'approvazione dei progetti relativi alle reti fognarie e ai collettori esistenti fino al termine della procedura autorizzativa di cui al presente articolo.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , i gestori della pubblica fognatura e/o dell'impianto di depurazione comunicano alla provincia, all'AIT (64)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 95.

ed all' ARPAT gli esiti della classificazione, di cui all' articolo 15 , effettuata sugli scaricatori di piena in esercizio.
3. Entro il 31 dicembre 2012 (3)

Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28, art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 2.

i gestori della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione relativamente agli scaricatori di piena:
a) definiscono e presentano alla provincia un programma, approvato per quanto di competenza dall'AIT (64)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 95.

, di otto anni per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, comprensivo di cronoprogramma degli interventi per ciascun agglomerato, suddiviso in due quadrienni. Nel primo quadriennio, a far data dall'atto di autorizzazione di cui al comma 5, sono inclusi gli interventi relativi agli scaricatori di classe B2;
b) quantificano le risorse finanziare necessarie alla realizzazione del programma stesso;
c) richiedono, ove necessario, l'autorizzazione allo scarico alla provincia identificando quegli elementi per i quali ritengono di richiedere l'applicazione dei commi 5, 6 e 7.
4. Nel caso in cui il programma di cui al comma 3 faccia carico a soggetti diversi, l'AIT (64)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 95.

coordina tra i diversi soggetti la redazione di un programma unificato.
5. La provincia autorizza l'esercizio in via provvisoria degli scaricatori di piena esistenti, fino al termine dei lavori di adeguamento previsti dal cronoprogramma di cui al comma 3, e previa stipula tra le parti interessate, tra cui i comuni e la provincia, di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo. L'esercizio in via provvisoria è disposto solo nei casi in cui gli scaricatori di piena esistenti non siano in grado di rispettare i requisiti previsti dalla pr esente normativa al fine:
a) della salvaguardia dell'integrità della rete fognaria;
b) di garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione e del servizio di fognatura e depurazione ai fini della tutela ambientale comunque da essi attuato.
6. Entro sessanta giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, le province, in attuazione delle disposizioni degli articoli 16 , 17 , 21 , e del presente articolo, definiscono le condizioni di autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena esistenti inserendo tra le prescrizioni autorizzative le previsioni di adeguamento contenute nell'accordo di programma di cui al comma 5.
7. Gli scaricatori di piena rispettano comunque le previsioni, di cui alla presente normativa, entro otto anni dal rilascio della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore della presente legge.
8. Entro trecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori delle condotte bianche delle fognature separate attestano, per ogni agglomerato, alla provincia e all'AIT (64)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 95.

che nelle reti non siano allacciati scarichi di acque reflue.
9. Gli scaricatori di piena di classe A2, B1, B2, esistenti, in corso di realizzazione o con progetto esecutivo approvato e finanziato alla data di entrata in vigore della presente legge, garantiscono di norma valori di diluizione di cui alla normativa previgente.
Art. 26
1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.
2. Entro il 31 dicembre (47)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.

2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l’AIT (65)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 96.

, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono:
a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico (131)

Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.

fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a); (48)

Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.

b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.
3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13(131)

Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.

.
4. Ai fini della stipula degli accordi di programma di cui al comma 2 ed entro il 31 maggio 2012 (49)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.

, i gestori del servizio idrico integrato trasmettono alla struttura regionale competente il programma degli interventi, comprensivo del relativo cronoprogramma, approvato dall'AIT (131)

Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.

.
Art. 26 bis
Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni (129)

Articolo inserito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 14.

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.
Art. 27
- Norme transitorie e finali
1. Le province, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , informano i titolari dei rilasci di acque di restituzione, in essere all'entrata in vigore del regolamento e soggetti alle previsioni dell' articolo 11 , dell'attivazione della procedura di revisione del disciplinare di concessione per adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge e del relativo regolamento richiedendo contestualmente la documentazione necessaria.
2. I rilasci di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge e del regolamento entro i termini prescritti dalla provincia e, comunque, non oltre quattro anni.
3. Fino all'adozione del piano di gestione di cui all'articolo 114, del decreto legislativo, si applicano le previsioni dell' articolo 11 in relazione al rilascio di acque da dighe e invasi.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di programma in materia di tutela delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, e le disposizioni amministrative assunte dagli enti competenti in applicazione degli accordi stessi.
Art. 27 bis
- Disposizioni transitorie relative al trasferimento di funzioni (96)

Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 20.

1. Le attività e gli adempimenti di competenza delle province ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 25, 26 e 27, sono svolti dalla Regione a decorrere dall'effettivo trasferimento alla medesima delle funzioni disciplinate dalla presente legge come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 2016, n. 3 (Disposizioni per la tutela delle acque dall’inquinamento. Modifiche alla l.r. 20/2006 in attuazione della l.r. 22/2015).
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Regione subentra alle province negli accordi di cui agli articoli 25 e 26 già sottoscritti alla medesima data.
Art. 28
Art. 29
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) la legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), fatto salvo quanto previsto dal comma 2;
b) la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88 ).
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , si applicano le indicazioni tecniche relative alla fertirrigazione di cui agli articoli 34 , 35 , 36 , 37 e 40 della l.r. 5/1986 .
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13 , è abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 ), che sino a tale data rimane applicabile per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Note del Redattore:

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Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

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Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.