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Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006

Capo IV
- Disposizioni per la gestione della qualità delle acque
Sezione I
- Coordinamento con gli strumenti di pianificazione
Art. 17
- Norme per l'attuazione del piano di tutela delle acque
1. In applicazione e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nel piano di tutela delle acque possono essere disposte condizioni di emissione necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, integrative di quelle di cui alla normativa regionale vigente.
2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente legge, contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge, del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo e del piano di gestione. (5)

Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 16.

Sezione II
- Tutela delle acque a specifica destinazione
Art. 18
- Acque destinate alla balneazione ed alla molluschicoltura
1. Fatte salve le disposizioni della presente legge relative allo scarico di AMD, lo scarico delle acque reflue urbane nella fascia marina costiera il cui uso prevalente sia quello della balneazione è consentito, in accordo con l'articolo 105 del decreto legislativo, solo se le acque reflue sono allontanate con apposita condotta sottomarina.
2. Tale condotta dista dalla costa almeno trecento metri ed è ancorata ad una profondità non inferiore a venticinque metri.
3. L'ubicazione, il sistema di spandimento e di ancoraggio della condotta sottomarina sono scelti sulla base di precisi studi mirati ad assicurare la buona conduzione e manutenzione del sistema di scarico da parte del titolare e a verificare che le condizioni meteomarine, la natura dei fondali, i venti e le correnti prevalenti siano tali da allontanare convenientemente lo scarico dalla costa e siano garantiti il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
4. Gli studi di cui al comma 3, propongono una soluzione alternativa, che dia le stesse garanzie ambientali ed igienico-sanitarie, nei casi in cui le condizioni previste al comma 2 siano inattuabili a seguito di:
a) particolari conformazioni dei fondali costieri;
b) motivazioni tecniche ambientali;
c) per eccessiva onerosità in rapporto ai benefici ambientali ottenuti.
5. Nel caso di cui al comma 4, il dirigente della struttura regionale competente (88)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 12.

valuta la proposta alternativa fatta e se del caso può autorizzare lo scarico in difformità alle prescrizioni del comma 2, fermo restando l'obbligo da parte del titolare dello scarico di garantire localmente, con oneri economici a proprio carico, il raggiungimento e il mantenimento di prefissati obiettivi di qualità ambientale e di quelli relativi ai corpi idrici a specifica destinazione.
6. Lo scarico di una condotta sottomarina è vietato in prossimità di banchi di molluschi bivalvi gasteropodi anche a sviluppo naturale di cui sia consentita la pesca.
Art. 19
- Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico adotta nell'atto autorizzativo le prescrizioni necessarie ai fini del mantenimento della qualità necessaria al conseguimento e mantenimento della conformità alla vita dei pesci nei tratti designati dalla Regione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo.
2. Al Presidente della Giunta regionale spetta, sentito il parere dell'ARPAT, l'emanazione degli atti urgenti di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo.(89)

Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 13.

Art. 20
- Acque superficiali destinate alla potabilizzazione
1. Qualora lo scarico delle acque reflue urbane, industriali nonché lo scarico finale di impianti di depurazione avvenga in prossimità e comunque al di fuori dell'area di salvaguardia, di prese acquedottistiche di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo e classificate ai sensi dell'articolo 80 del medesimo, l'ente che autorizza lo scarico detta disposizioni specifiche per il mantenimento e il miglioramento delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica.
2. In presenza di particolari situazioni di magra del corpo idrico ricettore che ne possano compromettere l'uso idropotabile, il dirigente della struttura regionale competente (90)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 14.

prescrive, ove necessario, ai soggetti interessati particolari interventi per diminuire l'apporto inquinante e la diminuzione dei diritti di prelievo di acque al fine di aumentare il deflusso minimo vitale in alveo, determinandone modalità e durata senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi.
3. Qualora, al fine di migliorare la qualità delle acque derivate per il successivo uso potabile, sia ritenuto necessario cambiare le posizioni relative alla presa di acqua o il punto di scarico delle acque reflue urbane che ne compromette la qualità, il soggetto gestore privilegia le soluzioni più economiche a parità di tutela ambientale.
Sezione III
- Obiettivi di qualità ambientale e limiti di emissione
Art. 21
- Limiti di emissione nei corpi recettori
1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 124, comma 10, del decreto legislativo e dell' articolo 17 , comma 2, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere limiti di emissione più restrittivi di quelli disposti dall'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, qualora sia necessario per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela. In particolare per le sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, si autorizzano limiti allo scarico tali da non compromettere il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, nel caso di scarichi fuori dalla pubblica fognatura, in applicazione dell'articolo 101, commi 1 e 2, del decreto legislativo e dell' articolo 17 , comma 2, della presente legge, può definire, sentito il parere dell'ARPAT, limiti di emissione diversi da quelli dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo nel rispetto delle disposizioni del comma 3 del presente articolo.
3. ll comma 2 è applicabile nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) limiti diversi da quelli previsti dall'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo possono essere previsti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo;
c) il limite diverso non deve compromettere il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; (35)

Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

d) non è applicabile per scarichi adducenti ai corpi idrici tipizzati appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione. (36)

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

4. Nel caso lo scarico oggetto dell'autorizzazione presenti sostanze non disciplinate, neanche in via generale, dalla vigente normativa l’ente competente (37)

Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

può disporre, sentito il parere dell' ARPAT, limiti di emissione, in concentrazione e massa, che ritiene necessari per il mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dai piani di tutela.
5. Per i terminali di scarico delle fognature bianche e per le portate di supero degli scaricatori di piena, il conseguimento dei limiti di emissione è garantito dal rispetto da parte degli stessi delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16
6. Qualora si renda necessario, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previsti dal piano di tutela delle acque, la struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

può determinare specifiche condizioni di emissione per singoli scaricatori di piena di classe B2, aggiuntive a quelle previste dall' articolo 16 , anche in relazione alla presenza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo.
7. Per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di depurazione e delle reti fognarie, che comportino diminuzione dell'efficacia depurativa, i gestori: (36)

Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 17.

a) per gli interventi programmabili tiene conto delle caratteristiche del corpo ricettore ed anche in relazione alle utenze industriali servite dall'impianto, privilegia i periodi di minor apporto di inquinanti: di tali interventi dà preventiva comunicazione, entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori, alla struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

, al comune, all'AIT (62)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 93.

, all' ARPAT ed alla azienda USL competenti per territorio;
b) per gli interventi non programmabili dovuti a guasti accidentali, scarichi abusivi o atti di sabotaggio il gestore dà immediata comunicazione alla struttura regionale competente (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

, al comune, all'AIT (62)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 93.

, all' ARPAT ed alla azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
8. Le comunicazioni di cui al comma 7, riportano i motivi dell'intervento, le misure di tutela ambientale adottate ed i tempi previsti per il recupero della piena efficienza depurativa.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, provenienti dagli agglomerati a forte fluttuazione stagionale, di cui all'articolo 105, comma 5, del decreto legislativo, nelle acque superficiali la struttura regionale competente segue (91)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 15.

i criteri individuati nel regolamento di cui all' articolo 13 .
Art. 21 bis
- Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati (38)

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 18.

1. Secondo quanto previsto all’articolo 105 del decreto legislativo, gli scarichi da piccoli agglomerati sono sottoposti ad un trattamento appropriato nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13 e delle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.
2. I trattamenti appropriati di cui al comma 1, assicurano il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e in particolare di quelle contenute all’allegato 5 alla parte III del stesso decreto a condizione che:
a) sia garantita la tutela della falda e l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
b) nel caso di scarichi in corpi idrici superficiali, i trattamenti appropriati siano dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 13;
c) sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione dei trattamenti appropriati, secondo un programma di manutenzione e gestione definito nel regolamento di cui all’articolo 13;
d) non risulti compromesso il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione;
e) l'impianto di depurazione non sia utilizzato anche per il trattamento di rifiuti.
3. Agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali si applicano i limiti di emissione di cui alla parte III, allegato 5, tabella 3, del decreto legislativo in riferimento ai parametri caratteristici degli scarichi industriali presenti sul territorio e recapitanti in pubblica fognatura. (99)

Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

3 bis. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano agli scarichi provenienti da piccoli agglomerati in cui sono convogliate anche acque reflue industriali qualora il titolare di tali scarichi dimostri che:
a) la percentuale quantitativa delle acque reflue industriali è inferiore al 10 per cento del numero degli abitanti equivalenti collettati;
b) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo. (100)

Comma inserito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

3 ter. I limiti di emissione di cui al comma 3 non si applicano altresì ai reflui con percentuale quantitativa delle acque industriali in misura non superiore al 35 per cento del totale, qualora siano strettamente caratterizzabili con parametri tipicamente presenti nei reflui domestici e purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) i reflui provengano da un agglomerato a forte fluttuazione stagionale ai sensi dell'articolo 2, lettera m);
b) le caratteristiche qualitative del corpo idrico recettore rispettino ed abbiano rispettato, almeno nel corso del quinquennio precedente, gli obiettivi di qualità ambientale disposti dall'articolo 76 del decreto legislativo;
c) le utenze allacciate alla pubblica fognatura non scarichino nella stessa le sostanze pericolose indicate nella parte III, allegato 5, tabelle 3/A e 5, del decreto legislativo. (100)

Comma inserito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

4. Le deroghe di cui ai commi 3 bis e 3 ter non operano (101)

Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1.

qualora l’applicazione dei limiti di emissione di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo sia necessaria a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
5. Prima del rilascio dell’autorizzazione, la struttura regionale competente (92)

Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3, art. 16.

verifica il rispetto dei requisiti e condizioni di cui ai commi 2 e 4.
Art. 21 ter
- Disposizioni per le aree sensibili e per la programmazione degli interventi. (39)

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 19.

1. Nell’ambito del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo ed in attuazione di quanto previsto dall’articolo 91 del medesimo decreto, la Regione provvede, ove necessario, all’individuazione delle aree sensibili ed alla delimitazione dei relativi bacini drenanti che contribuiscono all’inquinamento delle stesse.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri tecnici per la valutazione della percentuale di abbattimento del carico complessivo di azoto e fosforo totale all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti, ai fini del raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione delle medesime aree, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, nonché per la valutazione da parte dell'AIT (63)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.

, dell’idoneità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane che scaricano all’interno delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti a garantire il raggiungimento del predetto obiettivo di riduzione.
3. Al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, la Giunta regionale, con propria deliberazione e con il supporto dell’ARPAT e dell'AIT (63)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.

, provvede, entro novanta giorni dall’individuazione delle singole aree sensibili:
a) ad effettuare la ricognizione di tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che scaricano all’interno dell’area sensibile e del relativo bacino drenante;
b) ad accertare, sulla base dei criteri tecnici di cui al comma 2, l’effettivo livello di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale, sia a livello di bacino drenante che di singolo impianto;
c) a selezionare tra gli impianti di cui alla lettera a), quelli idonei a contribuire al raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
d) a stabilire per gli scarichi provenienti dagli impianti di cui alla lettera c), la percentuale di riduzione di azoto e fosforo totale che ciascuno di essi è tenuto a garantire;
e) ad individuare gli impianti di trattamento di acque reflue urbane provenienti da agglomerati ubicati all’interno della delimitazione territoriale del bacino drenante che, tuttavia, scaricano al di fuori di esso per mezzo di condutture o canali.
4. La selezione di cui al comma 3, lettera c), è effettuata tenendo conto, sulla base di una valutazione costi/benefici:
a) del contributo di ciascun impianto alla riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale a livello di area sensibile e relativo bacino drenante;
b) della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale garantita da ciascun impianto.
5. Agli impianti di cui al comma 3, lettera e), nonché ai quantitativi di acque reflue urbane depurate destinate all’effettivo riutilizzo, è attribuita una percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo totale pari al cento per cento.
6. Entro centottanta giorni, dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l’AIT (63)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.

, verifica, nel rispetto dei criteri tecnici di cui comma 2, che gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, siano idonei a consentire il raggiungimento, entro sette anni dall’individuazione dell’area sensibile, dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2. La verifica è effettuata tenendo conto anche degli impianti ed interventi già programmati nei piani di ambito e nei relativi piani stralcio di cui all’articolo 2 della l.r. 28/2010.
7. Qualora la verifica di cui al comma 6 dia esito negativo, l’AIT (63)

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 94.

, provvede ad adeguare i propri atti di programmazione al fine di prevedere gli interventi necessari a consentire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 21 quater
- Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili (40)

Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50, art. 20.

1. Qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo:
a) gli impianti di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettera c), sono soggetti al rispetto delle percentuali di riduzione di azoto e fosforo totale stabilite dalla Regione ai sensi dell’articolo 21 ter, comma 3, lettera d), nonché dei valori limite individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, ad eccezione dei valori limite relativi ai parametri azoto nitroso e azoto nitrico;
b) gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre duemila abitanti equivalenti, diversi da quelli di cui all’articolo 21 ter, comma 3, lettere c) ed e), sono soggetti esclusivamente ai limiti di emissione individuati nella tabella 1 e, per i restanti parametri, nella tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del decreto legislativo, o ai limiti più restrittivi stabiliti dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, comma 1.
2. Gli scarichi da piccoli agglomerati recapitanti all’interno delle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti sono sottoposti unicamente ai trattamenti appropriati di cui all’articolo 21 bis.

Note del Redattore:

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Articolo riportato in modifica ad eccezione del comma 2 con l.r. 1 dicembre 1998, n. 88 , ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2006, n. 60 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 14, poi sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 63, ed ora così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 61, ed ora così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 62.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 1.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 5 0, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 2.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 4, poi sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3,ed ora così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4,

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Comma così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 7.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma prima inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 15.

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Lettera soppressa con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 21, ed ora abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 10 ottobre 2011, n. 50 , art. 22.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 84.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 89.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Parole così aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 90.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 92.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 95.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 96.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 97.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 1.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 6.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 20.

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Comma abrogato con l.r. 26 gennaio 2016, n. 3 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 15 maggio 2018, n. 22, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 11.

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Rubrica così sostituita con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 12.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 4 giugno 2020, n. 32, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2021, n. 17, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.