Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20
Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 7 giugno 2006
Art. 26
1. Al fine di aumentare la capacità depurativa degli scarichi da piccoli agglomerati e la disponibilità effettiva di acqua per gli usi possibili, nonché al fine di concorrere al migliore utilizzo delle risorse idriche stesse e di sostenere le portate dei corpi idrici recettori, con particolare riguardo a quelle di magra, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo, promuove e stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione.
2. Entro il 31 dicembre (47) Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.
2012, gli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, possono essere stipulati tra Regione, province, l’AIT (65) Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 96.
, ed i gestori del servizio idrico integrato, per la definizione degli interventi necessari all'adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 13. A tal fine gli accordi e contratti di programma stabiliscono: a) sulla base dei cronoprogrammi di cui al comma 4, tempi e modalità di attuazione degli interventi, nonché il termine di conclusione degli stessi nel rispetto di quanto previsto al comma 3;
a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per il rilascio, ai sensi dell’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo, dell’autorizzazione provvisoria allo scarico (131) Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.
fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della lettera a); (48) Lettera inserita con l.r. 27 marzo 2012, n. 12, art. 3.
b) le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi;
c) le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori.
3. Gli interventi definiti negli accordi e contratti di programma di cui al comma 2 sono conclusi entro la data del 31 dicembre 2015, oppure, a condizione che non risulti pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, anche successivamente a tale data, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A tal fine, le condizioni e le modalità di cui al comma 2, lettera a bis), prevedono cautele gestionali e prescrizioni volte ad assicurare la costante manutenzione dello scarico e ad evitare che, durante il periodo di vigenza del regime autorizzativo provvisorio, si verifichi il deterioramento dello stato di qualità del corpo recettore o un pregiudizio alla salute pubblica e all’ambiente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13(131) Parole così sostituite con l.r. 1 ottobre 2021, n. 36, art. 11.
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