Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006
Art. 8
Caratteristiche generali delle piscine
1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all' articolo 5 e, limitatamente alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli. (9)
2. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all' articolo 9 . Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale. (9)
3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4. L'ampiezza dell'area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua. (10)
5. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.