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Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006

Art. 10
- Regolamento interno della piscina
1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell'impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.
1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all’articolo 16 comma 2. (13)

Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84, art. 4.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.