Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 15 marzo 2006
Art. 5
Regolamento regionale (5)
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell'impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all' articolo 16 ;
e) le deroghe ai sensi dell' articolo 9 , comma 5;
f) le deroghe ai sensi dell' articolo 19 , comma 3.
1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui l'adempimento delle prescrizioni impartite dalle aziende unità sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma 3. (8)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 42, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 15, poi sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 59, di nuovo sostituito con l.r. 23 dicembre 2014, n. 84 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 marzo 2016, n. 23 , art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.