Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73
Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 4 gennaio 2006
Art. 1
- Principi generali e finalità(3)
1. La Regione, nello spirito dei principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo economico, sociale e culturale dell’impresa cooperativa, non solo quale parte integrante del sistema imprenditoriale toscano, ma anche quale soggetto economico caratterizzato da democrazia interna, con un forte radicamento sul territorio e una naturale propensione alla responsabilità sociale d’impresa, in grado di contribuire all’evoluzione del modello socio-economico regionale.
2. A tal fine la Regione:
a) promuove la diffusione della cultura cooperativa d’impresa, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria partecipata, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico a tutela dell’occupazione, sia giovanile, sia femminile;
b) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell’attività svolta;
c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;
d) valorizza le forme mutualistiche per la riforma del welfare toscano, quali strumenti di politica attiva secondo i principi di sussidiarietà orizzontale.
3. Il sistema cooperativo esplica il proprio ruolo anche nello svolgere attività tese:
a) all’acquisto di servizi alle migliori condizioni di offerta;
b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in forma di società cooperativa, pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale;
c) alla partecipazione degli utenti alla gestione di società private, pubbliche o miste, affidatarie dei servizi, anche attraverso la partecipazione al capitale di tali società o la sottoscrizione di appositi strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti amministrativi.
Art. 2
- Soggetti beneficiari
1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle società cooperative:
a) che sono regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore");
b) che hanno almeno una unità produttiva nel territorio toscano;
c) che applicano le disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.
2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative di cui al comma 1.
Art. 3
- Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese cooperative
1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonché le attività volte a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attività di appositi Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative, di seguito denominati CAIC.
2. Ai fini dell'accreditamento regionale i CAIC, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.
Art. 4
- Consulta regionale della cooperazione (14)
Abrogato.
Art. 5
- Compiti della Consulta regionale della cooperazione (14)
Abrogato.
Art. 6
- Conferenza regionale della cooperazione
1. La Giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.
Art. 7
- Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione(2)
Abrogato.
Art. 8
- Attività dell'Osservatorio (2)
Abrogato.
Art. 9
- Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione(5)
1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano sanitario e sociale integrato regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:
a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;
b) allo sviluppo degli investimenti, all’integrazione e alla patrimonializzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione per l’accesso al credito, mediante il sostegno, nelle forme previste dalla legge, delle attività di garanzia svolte dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (CONFIDI) nei confronti delle imprese cooperative, nonché mediante eventuali interventi finanziari di sostegno alla capitalizzazione attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi al capitale di rischio, di azioni di sovvenzione, fondi chiusi e partecipazioni;
c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell’innovazione e della ricerca e all’attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro, sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i CAIC di cui all’articolo 3;
d) all’attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell’orientamento, della formazione professionale e del lavoro, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della diffusione della cultura cooperativa;
e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione nell’ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e dei giovani, per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale;
g) al sostegno di iniziative imprenditoriali in forma cooperativa intraprese da ex lavoratori di aziende in crisi;
h) al sostegno di iniziative di edilizia sociale, anche in forma cooperativa, comprese quelle finalizzate al recupero di aree già destinate ad edilizia residenziale;
i) al sostegno di iniziative volte al miglioramento della competitività e dell’efficienza aziendale delle imprese cooperative, quali fusioni ed aggregazioni, strumenti di integrazione, con particolare riferimento a consorzi, gruppi cooperativi paritetici e contratti di rete;
j) alla promozione di imprese cooperative fra medici di medicina generale, di medicina specialistica, operatori sanitari, laboratori di analisi, con particolare riferimento a quelle promosse dai giovani e dalle donne;
k) alle attività di promozione delle cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2. (9)
Art. 10
- Consorzi fidi(6)
Abrogato.
Art. 11
- Cooperazione sociale(7)
1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e sanitari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.
2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all’erogazione dei servizi con le modalità e nei limiti della normativa regionale vigente in materia socio-sanitaria.
3. Nell’ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l’accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.
Art. 11 bis
- Cooperazione di comunità (8)
1. La Regione, al fine di valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali delle comunità locali presenti in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, oppure in zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale, riconosce e promuove le cooperative di comunità.
2. La Regione riconosce e promuove altresì le cooperative di comunità costituite in particolari contesti, diversi da quelli del comma 1, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e presenza di marginalità sociali.
3. Per cooperative di comunità si intendono le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511 e seguenti del codice civile, iscritte all’Albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’obiettivo di soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita attraverso lo sviluppo di attività culturali, di attività socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali, la creazione di off erta di lavoro. Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.
4. La compagine sociale delle cooperative di comunità è composta da:
a) persone fisiche e giuridiche che appartengono alla comunità interessata ovvero la sovvenzionano od operano con essa;
b) le organizzazioni del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) che hanno sede legale nella comunità interessata e dichiarano espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
5. La Regione e i suoi enti dipendenti concedono l’utilizzo di aree e di beni immobili inutilizzati, nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e del relativo regolamento di attuazione 23 novembre 2005, n. 61/R, in favore di cooperative di comunità, per il recupero e riuso, con finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.
6. Gli enti locali, nel rispetto dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, possono applicare le disposizioni del presente articolo e possono procedere all'affidamento di aree e beni immobili inutilizzati in favore di cooperative di comunità per le finalità di cui al comma 5, sulla base di una proposta per l’utilizzo di uno specifico bene presentata da parte delle stesse cooperative.
Art. 12
- Regolamento regionale(1)
1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:
a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonché la relativa documentazione;
b) le tipologie e la quantità dei servizi erogabili;
c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;
d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;
e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.
Art. 13
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziate nel bilancio di previsione 2006.
2. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla l.r. 32/2002 , stanziate nel bilancio di previsione 2006.
3. Agli oneri derivanti dall' articolo 9 , comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla l.r. 41/2005 , stanziate nel bilancio di previsione 2006.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4 bis. Nel biennio 2020 ¬ 2021 la Regione sostiene le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis attraverso la concessione di contributi, da erogare mediante bando in osservanza della normativa sugli aiuti di Stato, e per i quali è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.190.000,00, (12) cui si fa fronte:
a) per euro 769.750,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020;
b) per euro 120.250,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 04 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021
c bis) per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", di cui euro 210.967,00.00 a valere sul Titolo 2 "Spese in conto capitale" ed euro 89.033,00 a valere sul Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021.(13) (11)
4 ter. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4 bis, sono apportate al bilancio di previsione vigente 2019-2021, annualità 2020, le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 640.000,00;
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 640.000,00;
- In aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 04 "Reti e altri servizi di pubblica utilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 100.000,00. (10)
Art. 14
- Abrogazioni
1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 59 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è abrogata.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2014, n. 24 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 2 .
Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , e poi così sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 .
Comma prima aggiunto con l.r. 14 novembre 2019, n. 67, art. 3 , poi sostituito con l.r. 4 agosto 2020, n. 75, art. 2 e infine così sostituito con l.r. 27 novembre 2020, n. 93 art. 4 .
Articolo abrogato con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 27 , che modifica l'articolo 30 della l.r. 12 dicembre 2017, n. 71 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.