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Art. 19 bis
Esercizio dell’attività di acquacoltura in mare (97)

Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 6.

1. L’esercizio dell’attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l’imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l’installazione degli impianti.
2. L’attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE” n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 81 del 16 marzo 2007 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e) ed f); 3, comma 1, lettera d); 7, commi 7, lettere a) e c) e 8; 10; 11; 12; 13; 14, comma 1, lettere a) e b); 18; 19.

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Titolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 98.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 99.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 10.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 15.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 19, ed ora abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 22.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 14.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 28.

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Parole aggiunte con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Comma aggiunto con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 32.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 ottobre 2009, n. 56 , art. 33.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 7.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Parole soppresse con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 10.

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Parola così sostituita con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 18.

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Articolo abrogato con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole aggiunte con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Comma inserito con l.r. 2 ottobre 2014, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 97.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 100, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 101.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 102.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 103.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 104.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma inserito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 105.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 106.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 107.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 109.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 110.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 49.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 4 .

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Comma così sostituito con l.r. 30 maggio 2018, n. 26, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.