Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 12 dicembre 2005
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell' articolo 50 dello Statuto.
Art. 2
- Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio
1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato. Negli altri casi, con proprio decreto, l’Avvocato generale di cui all’articolo 3 bis promuove le liti, previa comunicazione alla Giunta regionale e salvo deliberazione contraria di quest’ultima, e resiste alle stesse. (1)
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.
3. L’Avvocato generale (2) può disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralità di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.
4. Il Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente del Consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) (2) , rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.
5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.
Art. 3
- Attribuzioni dell'Avvocatura regionale
1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all' articolo 1
2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all' articolo 1 , è ammesso nei soli casi di impossibilità di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilità, carico di lavoro o motivata opportunità.
3. L'Avvocatura regionale, inoltre:
a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
c) esercita la consulenza legale in ordine ai provvedimenti sottoposti all’approvazione della Giunta regionale, nonché quella richiesta dalle direzioni generali della Regione e dai soggetti di cui all’articolo 1; (3)
d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.
Art. 3 bis
- Avvocato generale (4)
1. All’Avvocatura è preposto un responsabile, denominato Avvocato generale.
2. L’Avvocato generale può essere scelto fra dirigenti interni o soggetti esterni all’amministrazione regionale, che abbiano esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato abilitato al patrocinio alle giurisdizioni superiori e che abbiano acquisito una documentata e qualificata esperienza professionale nel settore pubblicistico.
Art. 4
- Compensi professionali
1. L’Avvocato generale (5) individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali è disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all' articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.
Art. 5
- Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dall’Avvocato generale. (6)
Art. 6
- Abrogazioni
1. La legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale) è abrogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.