1. Fino all'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione , nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.
2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all' articolo 4 , comma 2, lettera b).
e riservata al finanziamento delle seguenti attività:
1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;
2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;
3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;
4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo regionale;
b) agli enti locali per:
1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;
2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai sensi dell' articolo 46 ;
4) il sostegno delle gestioni associate di cui all'articolo 34, comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse stanziate ai sensi dellal.r. 40/2001 e dellal.r. 39/2004 .