Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
Titolo VI
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 62
1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:
1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
3) i requisiti professionali per il personale addetto;
5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'
articolo 20 , comma 3;
6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'
articolo 24 , comma 2;
b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:
1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
2) i requisiti organizzativi specifici;
3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.
Art. 63
- Norme transitorie
1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all'
articolo 62 , sono conclusi sulla base delle leggi regionali abrogate dalla presente legge
entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. (8) Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57, art. 6.
2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai sensi dell'
articolo 27 , mantiene la propria validità il piano integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti.
3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità.
Art. 64
Art. 65
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), ad esclusione dell'articolo 21, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti di ciascuna IPAB fino alla conclusione del relativo procedimento di trasformazione previsto dalla
legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "I PAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");