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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Titolo VI
- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 62
1. Con regolamento regionale, da approvarsi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:
1) i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
2) le figure professionali (6)

Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57, art. 5.

preposte alla direzione delle strutture;
3) i requisiti professionali per il personale addetto;
5) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all' articolo 20 , comma 3;
6) i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell' articolo 24 , comma 2;
b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:
1) i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
2) i requisiti organizzativi specifici;
3) le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;
c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;
d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.
Art. 63
- Norme transitorie
1. I procedimenti per l'autorizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, di cui all' articolo 62 , sono conclusi sulla base delle leggi regionali abrogate dalla presente legge entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. (8)

Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57, art. 6.

2. Fino all'approvazione del piano integrato sociale regionale ai sensi dell' articolo 27 , mantiene la propria validità il piano integrato sociale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2002, n. 122 (Piano integrato sociale regionale 2002-2004) e successivi aggiornamenti.
3. Gli atti amministrativi regionali, anche a carattere transitorio, approvati entro la data di entrata in vigore della presente legge mantengono la propria validità.
3 bis. Entro novanta giorni dal suo insediamento la conferenza zonale dei sindaci adotta il regolamento per il proprio funzionamento. (68)

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 18.

Art. 64
1. Il comma 1 dell' articolo 35 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") è abrogato.
Art. 65
- Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 27 marzo 1980, n. 20 (Interventi a favore delle persone non autosufficienti);
b) legge regionale 16 aprile 1980, n. 28 (Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei affidatari o ospitanti);
c) legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), ad esclusione dell'articolo 21, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti di ciascuna IPAB fino alla conclusione del relativo procedimento di trasformazione previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "I PAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze");
d) articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 2 (Interventi per i popoli Rom e Sinti).

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

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Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.