Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
Capo III
- Valutazione e monitoraggio del sistema integrato
Art. 40
- Osservatorio sociale
1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.
2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.
2 bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in ambito territoriale. (59) Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
2 ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l’accordo di cui al comma 2 bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università. (60) Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
4 ter. L’osservatorio regionale sulla violenza di genere realizza il monitoraggio sulla violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. (9) Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59,art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
4 sexies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione. (60) Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
Art. 41
1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute, ove costituite (29) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 19.
contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. 2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.
Art. 42
- Relazione sociale regionale
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel
piano sanitario e sociale integrato regionale, (30) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 20.
conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi per la programmazione di settore.
Art. 43
1. La relazione sullo stato di salute di cui all’ articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. 40/2005 è predisposta in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei quindici giorni successivi alla sua approvazione.