Capo I
- Programmazione
Art. 26
- Principi generali
1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia.
(69) Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 13.
2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato è attuata secondo i principi dell'integrazione con gli atti di programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle altre materie di cui all'
articolo 3 , comma 2, lettera b).
Art. 27
1. La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali è definita dal piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005 . Art. 28
- Commissione regionale per le politiche sociali
1. E' costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.
2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
3. La commissione regionale per le politiche sociali è presieduta dall'assessore regionale competente in materia sociale o suo delegato.
4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento regionale di cui all'
articolo 62. 5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche sociali partecipano i componenti della Giunta regionale competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore civico regionale, i rappresentanti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e componenti della magistratura.
7. Le modalità di funzionamento della commissione regionale per le politiche sociali, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.
8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche sociali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 29
1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in ambito sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, le attività da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:
a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e promuovano forme assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;
b) opportunità di risorse occupazionali;
c) la riaffermazione di un compiuto sistema sussidiario tra enti e di questi con i cittadini per utilizzare le risorse del welfare.
2. Il PIZ, in particolare, definisce:
a) i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;
c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;
e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;
f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e regionale.
2 bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione. (73) Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 18.
3. Il PIZ definisce anche l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività indicati all’articolo 3, comma 2, lettera b), e si coordina con i relativi strumenti attuativi.
4. Il PIZ è approvato dalla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34, ovvero dalle società della salute, ove esistenti, e si coordina con le altre politiche socio-sanitarie integrate a livello di zona-distretto nell'ambito del piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). 6. Il PIZ individua le risorse necessarie alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti in attuazione degli obiettivi di servizio, nonché alla realizzazione dei progetti innovativi promossi anche da soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17.
Art. 30
- Procedimento per l'approvazione del piano di zona
Art. 31
- Carta dei diritti di cittadinanza sociale
1. La conferenza zonale dei sindaci (21) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 12.
adotta la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.
2. La carta contiene:
a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel territorio;
b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella programmazione zonale;
c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità della vita;
d) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.
Art. 32
- Patti per la costruzione di reti di solidarietà socia le
1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II, anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, di patti per la costruzione di reti di solidarietà sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di contrattazione negoziata.
2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.