Titolo III
- PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI
Capo I
- Programmazione
Art. 26
- Principi generali
1. Per la realizzazione del sistema integrato è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, sulla base della rilevazione dei bisogni negli ambiti territoriali, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia.
(69) Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 13.
2. La programmazione regionale e zonale del sistema integrato è attuata secondo i principi dell'integrazione con gli atti di programmazione sanitaria e del coordinamento con quelli delle altre materie di cui all'
articolo 3 , comma 2, lettera b).
Art. 27
1. La programmazione regionale degli interventi e servizi sociali è definita dal piano sanitario e sociale integrato regionale di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005 . Art. 28
- Commissione regionale per le politiche sociali
1. E' costituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per le politiche sociali, composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche, delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, delle organizzazioni del terzo settore, degli iscritti agli ordini e alle associazioni professionali.
2. La commissione regionale per le politiche sociali svolge funzioni consultive e propositive per la Regione nelle materie di cui alla presente legge e promuove iniziative di conoscenza dei fenomeni sociali di interesse regionale.
3. La commissione regionale per le politiche sociali è presieduta dall'assessore regionale competente in materia sociale o suo delegato.
4. La composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali sono definite con regolamento regionale di cui all'
articolo 62. 5. La commissione regionale per le politiche sociali dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
6. Alle sedute della commissione regionale per le politiche sociali partecipano i componenti della Giunta regionale competenti per le materie in discussione. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli argomenti trattati, il difensore civico regionale, i rappresentanti del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e componenti della magistratura.
7. Le modalità di funzionamento della commissione regionale per le politiche sociali, ivi inclusa la possibilità di articolazione in sottocommissioni, sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla commissione stessa.
8. Ai componenti della commissione regionale per le politiche sociali è corrisposto il rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 29
1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in ambito sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, le attività da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:
a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e promuovano forme assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;
b) opportunità di risorse occupazionali;
c) la riaffermazione di un compiuto sistema sussidiario tra enti e di questi con i cittadini per utilizzare le risorse del welfare.
2. Il PIZ, in particolare, definisce:
a) i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;
c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;
e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;
f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e regionale.
2 bis. Il PIZ, in maniera coordinata ed integrata con il PIS, promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione. (73) Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11, art. 18.
3. Il PIZ definisce anche l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività indicati all’articolo 3, comma 2, lettera b), e si coordina con i relativi strumenti attuativi.
4. Il PIZ è approvato dalla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34, ovvero dalle società della salute, ove esistenti, e si coordina con le altre politiche socio-sanitarie integrate a livello di zona-distretto nell'ambito del piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). 6. Il PIZ individua le risorse necessarie alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti in attuazione degli obiettivi di servizio, nonché alla realizzazione dei progetti innovativi promossi anche da soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17.
Art. 30
- Procedimento per l'approvazione del piano di zona
Art. 31
- Carta dei diritti di cittadinanza sociale
1. La conferenza zonale dei sindaci (21) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 12.
adotta la carta di cittadinanza sociale, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, delle associazioni degli utenti e consumatori, dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi.
2. La carta contiene:
a) la mappa dei percorsi e la tipologia dei servizi e degli interventi sociali, le opportunità sociali presenti nel territorio;
b) i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni disciplinati nella programmazione zonale;
c) gli obiettivi ed i programmi di miglioramento della qualità della vita;
d) lo sviluppo di forme di tutela e di partecipazione attiva dei cittadini per il miglioramento dei servizi alla persona.
Art. 32
- Patti per la costruzione di reti di solidarietà socia le
1. Gli enti locali promuovono e valorizzano attività organizzate da singoli o gruppi e dai soggetti di cui al titolo II, capo II, anche mediante la definizione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, di patti per la costruzione di reti di solidarietà sociale, anche attraverso l'attivazione di procedure di contrattazione negoziata.
2. Gli enti locali, con il concorso dei soggetti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche e di altri soggetti pubblici, promuovono patti che hanno ad oggetto lo sviluppo locale e la coesione sociale mediante l'impiego di risorse umane, tecnologiche, finanziarie e patrimoniali.
Capo II
- Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
Art. 33
1. Le zone-distretto, di cui all' articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005 , costituiscono gli ambiti territoriali per l’integrazione socio sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a ciò tenuti ai sensi della legislazione statale. Art. 34
2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, che rappresentino, con riferimento ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni della zona-distretto.
3. La conferenza elegge, con la maggioranza prevista per le deliberazioni, il proprio presidente tra i sindaci che la compongono. Il regolamento di funzionamento stabilisce la durata della carica di presidente, alla scadenza della quale il presidente cessa a tutti gli effetti.
4. Il presidente può nominare, tra i sindaci, quello che lo sostituisce in caso di assenza temporanea. Fino all’elezione, o all’elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato.
5. Il presidente convoca e presiede la conferenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.
6. Il sindaco può delegare un assessore del comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella conferenza. In caso di delega, le norme del presente articolo e del regolamento di funzionamento che fanno riferimento al sindaco si intendono riferite al delegato.
7. Le funzioni di segretario della conferenza sono attribuite dal presidente a un dirigente o a un funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni. Il segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della conferenza e del presidente, partecipa alle riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo istituito dal comune individuato nel regolamento di funzionamento, nonché la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni medesime ai comuni. La conferenza può stabilire che il segretario sia coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da una segreteria amministrativa, composta da personale dei comuni.
8. La partecipazione alla conferenza non comporta l’attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; i rimborsi spese sono a carico dei comuni.
9. Per le zone-distretto costituite da un unico comune le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall'organo individuato dallo statuto del comune, oppure, in assenza, dalla Giunta comunale.
Art. 35
2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2005 . Art. 36
- Forme innovative di gestione unitaria ed integrata dei servizi tra comuni e aziende unità sanitarie locali - Società della salute
Art. 36 bis
1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti delle zone-distretto. 2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 . 3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
4. La disciplina dell’accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti rispettivamente all’esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l’ente responsabile dell’esercizio associato è l’unione di comuni, ai sensi del comma 1, all’adozione dei regolamenti provvede l’unione medesima.
5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci. 6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare all’incentivazione dell’esercizio associato di cui al comma 2.
7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all’attività di programmazione locale di cui all’articolo 35, comma 1.
Art. 37
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche tra il personale della stessa o degli enti consorziati.
4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l’integrazione sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 . Art. 38
- Segreteria amministrativa
Art. 39
- Formazione degli operatori dei servizi sociali
1. Il regolamento regionale, di cui all'
articolo 62 , individua i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali del sistema integrato, tenuto conto delle funzioni e delle competenze necessarie a garantire l'adeguatezza e l' appropriatezza delle prestazioni.
2. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle procedure previste dalla normativa regionale:
a) valorizzano lo sviluppo della formazione e sostengono le professionalità degli operatori sociali degli enti locali;
b) promuovono la partecipazione degli operatori sociali ai processi organizzativi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
c) sostengono la formazione continua degli operatori sociali;
d) coordinano e indirizzano le attività di aggiornamento, tenendo conto dei criteri di integrazione socio-sanitaria ed educativa, favorendo la multidisciplinarità fra i soggetti e le istituzioni che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi;
e) assicurano le iniziative a sostegno della qualificazione e della formazione dei soggetti del terzo settore e di quelli senza scopo di lucro.
3. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli interventi e dei servizi sociali, promuovono ed agevolano la partecipazione degli operatori sociali alle iniziative di formazione, qualificazione, aggiornamento e supervisione professionale.
Capo III
- Valutazione e monitoraggio del sistema integrato
Art. 40
- Osservatorio sociale
1. Le funzioni regionali finalizzate alla realizzazione di un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali del sistema integrato, nonché di diffusione delle conoscenze, sono realizzate tramite una struttura organizzativa denominata osservatorio sociale regionale.
2. L'osservatorio sociale regionale svolge i propri compiti anche in collaborazione con istituti pubblici e privati al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali su base regionale.
2 bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in ambito territoriale. (59) Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
2 ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l’accordo di cui al comma 2 bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università. (60) Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
4 ter. L’osservatorio regionale sulla violenza di genere realizza il monitoraggio sulla violenza attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai centri antiviolenza, dai servizi territoriali e dai soggetti aderenti alla rete territoriale; analizza i dati al fine di realizzare una sinergia tra i soggetti coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza di genere e per armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio. (9) Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59,art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
4 sexies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione. (60) Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 12.
Art. 41
1. La Regione, le province, i comuni e le società della salute, ove costituite (29) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 19.
contribuiscono, in relazione alle rispettive competenze, alla realizzazione ed alla gestione del sistema informativo sociale regionale, secondo i principi, le modalità organizzative e attraverso le infrastrutture tecnologiche di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), per assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali. 2. I soggetti gestori di strutture e erogatori di servizi sono tenuti a fornire, attraverso le infrastrutture, le procedure e le regole della Regione, finalizzate alla interoperabilità, le informazioni richieste affinché confluiscano e siano organizzate nel sistema informativo sociale regionale.
Art. 42
- Relazione sociale regionale
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, almeno ogni tre anni, la relazione sociale al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti nel
piano sanitario e sociale integrato regionale, (30) Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 20.
conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi per la programmazione di settore.
Art. 43
1. La relazione sullo stato di salute di cui all’ articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. 40/2005 è predisposta in collaborazione con gli osservatori provinciali territorialmente competenti ed è trasmessa alla Giunta regionale nei quindici giorni successivi alla sua approvazione. Capo IV
- Finanziamento
Art. 44
- Finanziamento del sistema integrato
1. Il sistema integrato è finanziato con le risorse stanziate dagli enti locali, dalla Regione, dagli altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché da risorse private.
Art. 45
- Fondo sociale regionale
1. Fino all'attuazione dell'
articolo 119 della Costituzione , nel fondo sociale regionale confluiscono le risorse regionali determinate annualmente con legge di bilancio, nonché le risorse, trasferite dallo Stato o provenienti dall'Unione europea, in qualsiasi modo destinate alla realizzazione di interventi e servizi sociali.
2. L'intervento finanziario della Regione ha carattere contributivo e perequativo rispetto all'impegno finanziario dei comuni e degli altri enti locali, ed è finalizzato a sostenere lo sviluppo omogeneo in ambito regionale del sistema integrato e dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive di cui all'
articolo 4 , comma 2, lettera b).
3. Il fondo sociale regionale è destinato:
1) promozione e realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali di interesse regionale;
2) adesione a progetti in relazione ai quali è previsto il cofinanziamento;
3) realizzazione delle attività dell'osservatorio sociale e implementazione del sistema informativo dei servizi sociali;
4) promozione di campagne di comunicazione sociale di rilievo regionale;
b) agli enti locali per:
1) il sostegno delle funzioni loro attribuite dalla presente legge;
2) il sostegno per gli interventi, servizi e progetti innovativi determinati in sede di programmazione zonale;
3) la promozione della solidarietà interistituzionale ai sensi dell'
articolo 46 ;
4) il sostegno delle gestioni associate di cui all'articolo 34, comma 2, come incentivo cumulabile alle risorse stanziate ai sensi
della l.r. 40/2001 e
della l.r. 39/2004 .
Art. 46
- Fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale
a) interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria in quanto derivanti da eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio;
b) interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti all'erogazione delle prestazioni.
Art. 47
1. Il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449). 2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
c) applicazione, sulle tariffe dei servizi e degli interventi sociali, di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare, con specifico riguardo a situazioni di disabilità grave riconosciute ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). 4. Le aziende unità sanitarie locali sono tenute all’applicazione dell’atto di indirizzo entro i termini definiti dall’atto stesso.
5. Gli enti locali e le società della salute:
a) definiscono l'entità della compartecipazione ai costi da parte degli utenti in coerenza con la programmazione regionale e zonale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
b) adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni del sistema integrato, definendo le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2.
6. L’avvenuto adeguamento da parte degli enti di cui al comma 5, costituisce elemento di priorità nell’attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell’utenza, secondo quanto definito dall’atto di indirizzo.