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Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005

Titolo II
- IL SISTEMA INTEGRATO
Capo I
- Soggetti istituzionali
Art. 11
1. I comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi della presente legge.
2. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio della funzione fondamentale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assolvono a detto obbligo mediante l’esercizio associato delle seguenti funzioni, servizi e attività:
a) definizione del percorso assistenziale personalizzato ai sensi degli articoli 6 e 7;
b) definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate, di cui risultano competenti ai sensi del presente comma;
c) erogazione delle prestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di cui al capo I del titolo V, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4;
e) autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semiresidenziali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 23 e 24;
f) determinazione degli obiettivi di servizio di cui all’ Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) ed eventuale determinazione dei livelli delle prestazioni ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
3. I comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali, erogano interventi e servizi dell'alta integrazione socio sanitaria, di integrazione socio-sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
4. Nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale possono essere previste specificazioni in merito agli interventi e ai servizi di cui al presente articolo.
5. Le funzioni dei comuni sono esercitate negli ambiti e nelle forme previsti dal Capo II del Titolo III.
Art. 12
- La comunità montana
Art. 13
- La provincia
2. Le province promuovono e sostengono gli interventi di preformazione, di formazione e di integrazione lavorativa dei soggetti con disabilità (93)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 79.

e delle categorie svantaggiate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione, professionale e lavoro) come modificata dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20 .
3. Le province curano la tenuta degli albi e dei registri regionali previsti dalla legislazione regionale in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale, e promuovono la partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione delle reti di solidarietà sociale.
4. Le province esercitano funzioni finalizzate alla realizzazione del sistema regionale di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni sociali, nonché di diffusione delle conoscenze, sulla base di intese, accordi o altri atti di collaborazione istituzionale stipulati con la Regione.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano fino al riordino delle funzioni delle province. (54)

Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 4.

Art. 14
- La Regione
1. La Regione promuove su tutto il territorio regionale l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale mediante l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. In particolare, alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale;(15)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 6.

b) approvazione del regolamento di attuazione della presente legge;
c) definizione delle politiche di integrazione tra gli interventi e i servizi sociali e quelli di cui all' articolo 3 , comma 2, lettere a) e b);
d) ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale di cui all' articolo 45 ;
e) promozione della realizzazione dei progetti speciali di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa;
f) organizzazione e coordinamento del sistema informativo sociale regionale, nonché delle funzioni di cui all' articolo 40 .
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Regione adotta strumenti di concertazione e confronto, anche permanenti, con gli enti locali e con le parti sociali, nonché forme di consultazione con le associazioni degli utenti e consumatori e con i soggetti di cui all' articolo 17
4. La Regione può attivare sperimentazioni per l'erogazione di trattamenti economici finalizzati alla rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali di soggetti con disabilità, (94)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 80.

non autosufficienti e quale misura di contrasto della povertà, ivi compreso il reddito di cittadinanza sociale di cui all' articolo 58 , comma 3.
5. La Regione col piano sanitario e sociale integrato regionale (15)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 6.

può prevedere sperimentazioni relative a tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali di cui al capo III, comprese quelle di ambito delle comunità di tipo familiare, definendone i requisiti necessari al funzionamento ulteriori a quelli previsti dall' articolo 62 .
Capo II
- Soggetti sociali
Art. 15
- Le famiglie
1. In attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto della Regione, il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi di cui all' articolo 52 :
a) valorizza e sostiene il ruolo essenziale delle famiglie nella formazione e cura della persona durante tutto l'arco della vita, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
b) sostiene le famiglie nei momenti di difficoltà e disagio connessi all'assunzione di specifici compiti di cura nei confronti di minori, persone con disabilità (95)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 81.

o anziani;
c) sostiene la cooperazione e il mutuo aiuto delle famiglie;
c bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell’attività di promozione e di diffusione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà; (85)

Lettera inserita con l.r. 29 giugno 2020, n. 48, art. 1.

d) valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella elaborazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi.
2. Le persone e le famiglie sono direttamente coinvolte nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli interventi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza.
Art. 16
Abrogato.
Art. 17
1. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione.
2. Ai fini della presente legge si considerano soggetti del terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
c) le cooperative sociali;
d) le fondazioni;
e) gli enti di patronato;
f) gli enti ausiliari di cui alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 (Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti. Criteri e procedure per l'iscrizione);
g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
h) gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
3. I soggetti di cui al comma 2 concorrono, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 30 , ai processi di programmazione regionale e locale. Tali soggetti, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano altresì alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La Regione e gli enti locali sostengono le attività del volontariato anche attraverso la collaborazione con i centri di servizio costituiti ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato).
Art. 18
- Relazioni sindacali
1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti nazionali e dagli accordi decentrati.
2. I soggetti, di cui al comma 1, assicurano la concertazione anche con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti dalla presente legge.
Art. 19
- Affidamento dei servizi
1. Per l'affidamento dei servizi del sistema integrato, l'ente pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza "IPAB". Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze") procede secondo modalità tali da permettere il confronto tra più soggetti e più offerte e comunque tenendo conto dei diversi elementi di qualità dell'offerta, escludendo l'utilizzo del massimo ribasso e prevedendo specifici standard per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni.
2. L'affidamento dei servizi avviene altresì nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi decentrati, poste a garanzia del mantenimento del trattamento giuridico ed economico dei lavoratori interessati, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Per l'affidamento dei servizi alla persona ai soggetti del terzo settore si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell' Sito esternoart. 5 Sito esternodella Sito esternolegge 8 novembre 2000, n. 328 ) e le disposizioni regionali di attuazione.
4. La direzione generale competente della Regione predispone schemi-tipo utili ai fini della stipula delle convenzioni tra i soggetti titolari di competenza in materia ed i soggetti gestori delle strutture e/o erogatori dei servizi.
5. I soggetti affidatari dei servizi alla persona adottano la carta dei servizi sociali di cui all' articolo 9 .
Capo III
- Strutture residenziali e semiresidenziali
Art. 20
- Strutture residenziali e semiresidenziali
1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
a) alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). (99)

Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1.

1 bis. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera b). (100)

Comma inserito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1.

2. Il funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del comune ovvero alla comunicazione al comune nei termini e con le modalità indicate dal comune stesso con propri atti, al fine di garantire la necessaria funzionalità e qualità dei servizi, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori in esse impiegati.
3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall’azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.(42)

Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23, art. 1.

Art. 21
- Strutture soggette ad autorizzazione
1. Sono soggette ad autorizzazione del comune le seguenti strutture:
a) strutture residenziali, che erogano prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di soggetti con disabilità (96)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 82.

e non autosufficienti, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti parzialmente non autosufficienti o con disabilità (96)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 82.

non gravi, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di ottanta posti letto organizzati in nuclei fino a quaranta ospiti;
c) strutture a carattere comunitario, per l'accoglienza di soggetti che necessitano di una collocazione abitativa protetta o con limitata autonomia personale, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa o media complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di venti posti letto, compresi posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad otto ospiti;
c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile. (87)

Lettera inserita con l.r. 29 giugno 2020, n. 48, art. 3.

d) strutture che erogano servizi di accoglienza (47)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 102.

per soggetti dipendenti da sostanze da abuso;
e) centri di pronto accoglienza per minori, per l'accoglienza di soggetti privi o carenti del sostegno familiare, caratterizzate da media intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa, con una capacità ricettiva massima di dieci posti letto;
f) case di accoglienza per minori con il proprio genitore, anche organizzate con la modalità di gruppo appartamento per cinque nuclei;
g) servizi residenziali socio-educativi per minori di tipo familiare caratterizzati da media intensità assistenziale, media complessità organizzativa così articolati:
1) comunità familiari, con una capacità ricettiva massima di sei minori;
2) comunità a dimensione familiare con una capacità ricettiva massima di dieci minori e di due posti riservati alla pronta accoglienza;
h) gruppi appartamento per minori di età non inferiore a sedici anni e con una capacità ricettiva massima di quattro posti letto;
i) strutture semiresidenziali, sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, anche collocate o in collegamento con una delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d) e delle comunità a dimensione familiare di cui alla lettera g).
1 bis. Per esigenze derivanti da flussi straordinari e di eccezionale intensità che riguardino minori stranieri non accompagnati, definite da intese tra i livelli di governo nazionale, regionale e locale ovvero da atti di protezione civile, la Giunta regionale può disporre, in via temporanea, ed esclusivamente per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, l’aumento fino al 25 per cento della capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1, lettere da e) ad h), nonché delle strutture oggetto della risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 89 (In merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori di cui all'art. 1 della l.r. 28/1980 ). (72)

Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33, art. 1.

2. Con il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , sono definiti i requisiti, criteri ed i termini necessari ai fini dell'autorizzazione.
2 bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) bis, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni. (88)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2020, n. 48, art. 3.

2 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale. (88)

Comma inserito con l.r. 29 giugno 2020, n. 48, art. 3.

3. Costituisce requisito per i soggetti responsabili delle strutture il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 22
- Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività
1. Sono soggette al solo obbligo di comunicazione al comune di avvio di attività le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento e le aggregazioni di comunità, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati fino ad un massimo di otto soggetti maggiori di età, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
b) qualora il piano sanitario e sociale integrato regionale (16)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83, art. 7.

ne preveda la sperimentazione, le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti, in possesso dei requisiti indicati nello stesso piano integrato sociale regionale;
c) strutture di accoglienza diurna o notturna, tese a soddisfare bisogni primari di vita delle persone che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali.
2. La comunicazione di avvio di attività è presentata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.
3. Le strutture devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Il regolamento regionale, di cui all' articolo 62 , definisce gli ulteriori requisiti relativi alle varie tipologie di strutture nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate all'interno delle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari
4. La comunicazione di avvio di attività è finalizzata all'esercizio della vigilanza da parte dei comuni sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 23
- Vigilanza sulle strutture autorizzate
1. Il comune esercita la vigilanza sulle strutture autorizzate avvalendosi della commissione di cui all' articolo 20 , comma 3.
2. Il comune disciplina le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza, che si effettuano con cadenza almeno annuale, anche mediante richiesta di informazioni, richiesta di autocertificazioni relative alla permanenza dei requisiti, attività di ispezione e controllo sulle strutture.
Art. 24
- Sanzioni amministrative
1. Il funzionamento di strutture residenziali o semiresidenziali, per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione, determina la chiusura dell'attività da parte del comune competente e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
2. Il comune dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la chiusura dell'attività, nel caso in cui siano state commesse gravi o reiterate inadempienze comportanti anche situazioni di pericolo per la salute degli ospiti, ovvero nel caso di perdita dei requisiti di cui all' articolo 21 , comma 1, ovvero dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui all' articolo 62 , a pena di decadenza dall'autorizzazione. In tutti i casi si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
3. Qualora il comune riscontri la mancata adozione della carta dei servizi sociali, la perdita di altri requisiti, diversi da quelli di cui al comma 2, previsti dal regolamento regionale, ovvero non sia stata data comunicazione dell'avvio dell'attività ai sensi dell' articolo 22 , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. Il comune assegna altresì un congruo termine per la regolarizzazione delle inadempienze e delle irregolarità riscontrate.
4. In caso di mancato adeguamento entro il termine previsto al comma 3, gli importi della sanzione applicata sono aumentati della metà e il comune può disporre la sospensione delle attività della struttura.
Art. 25
- Accreditamento
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di legge avente ad oggetto la disciplina dei casi e delle modalità di accreditamento dei servizi alla persona e delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, ivi inclusi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio-sanitaria anche al fine di erogare prestazioni per conto degli enti pubblici competenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Numero abrogato con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 12 novembre 2007, n. 57 , art. 6.

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Comma prima aggiunto con l.r. 16 novembre 2007, n. 59 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 7.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 8, ed ora così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 12.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 luglio 2014 , n. 45 , art. 10.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 18, ed ora abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 23.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009, n. 83 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 117.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 14 giugno 2011, n. 23 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 102.

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Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 17.

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Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2014, n. 45 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 3 marzo 2015, n. 22 , art. 40.

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Comma inserito con l.r. 24 marzo 2015, n. 33 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 23 marzo 2017, n. 11 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 23.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 58 .

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Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 luglio 2019, n. 45 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 54.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 55.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art 56.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 81.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 83.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 84.

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Comma così sostituito con l.r. 6 febbraio 2024, n. 2, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.