Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
- Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, con la presente legge, disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito denominato sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione.
2. Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 2
- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato:
a) ha carattere di universalità;
b) promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale;
c) promuove l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati;
d) valorizza l'autonomia delle comunità locali, tutelando i comuni minori, i territori montani ed insulari.
2. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato, in conformità con i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, compete alla Regione ed agli enti locali.
3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato.
4. Al perseguimento delle finalità del sistema integrato concorrono anche altri soggetti pubblici o privati.
Art. 3
- Principi del sistema integrato
1. Il sistema integrato si realizza secondo i seguenti principi:
a) rispetto della libertà e dignità della persona;
b) garanzia dell'uguaglianza, delle pari opportunità rispetto a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, valorizzazione della differenza di genere;
c) valorizzazione delle capacità e delle risorse della persona;
d) perseguimento della possibilità di scelta tra le prestazioni erogabili;
e) adeguatezza, appropriatezza e personalizzazione degli interventi;
f) prevenzione e rimozione delle condizioni di disagio sociale;
h) valorizzazione e sostegno del ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
j) sviluppo e qualificazione degli interventi e dei servizi e valorizzazione delle professioni sociali.
2. Il sistema integrato si realizza attraverso i seguenti metodi:
a) coordinamento ed integrazione tra i servizi sociali ed i servizi sanitari al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute della persona, indipendentemente dal soggetto gestore;
b) integrazione con le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, ambientali ed urbanistiche, dello sport e del tempo libero, della ricerca, nonché con tutti gli altri interventi finalizzati al benessere della persona ed alla prevenzione delle condizioni di disagio sociale;
c) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore di cui all'
articolo 17 ;
d) concertazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e le organizzazioni sindacali, le categorie economiche, le associazioni degli utenti e dei consumatori.
3. La Regione e gli enti locali attivano specifiche procedure di concertazione finalizzate alla ricerca di convergenze per la individuazione e la determinazione degli obiettivi e dei contenuti degli atti attuativi previsti dalla presente legge.
Art. 4
- Livelli essenziali delle prestazioni sociali
2. Il piano integrato sociale regionale di cui all'
articolo 27 definisce, sulla base del fabbisogno rilevato:
a) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dallo Stato, nell'ambito delle risorse trasferite, di cui all'
articolo 45 , comma 1;
b) le eventuali prestazioni aggiuntive da assicurare in modo omogeneo sul territorio toscano, nell'ambito delle risorse regionali.
3. L'attuazione in ambito zonale del piano integrato sociale regionale avviene sulla base delle caratteristiche sociali, economiche, epidemiologiche e morfologiche del territorio, nel rispetto dei criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, nonché della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni, ed è definita negli atti di programmazione locale di cui all'
articolo 29 .
Capo II
- Diritti di cittadinanza sociale
Art. 5
- Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:
a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati). (82) Lettera così sostituita con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 2.
3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.
4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali essenziali previste dal piano sanitario e sociale integrato regionale e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse. (84) Comma aggiunto con l.r. 17 luglio 2019, n. 45, art. 2.
Art. 6
- Soggetti istituzionali tenuti alla erogazione delle prestazioni
1. Per i soggetti di cui all'
articolo 5 , comma 1 il comune di residenza assicura la definizione del percorso assistenziale personalizzato di cui all'
articolo 7 , comma 2, l'erogazione delle prestazioni e sostiene gli oneri per l'assistenza prestata.
2. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali di cui all'
articolo 20 , il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero assume gli oneri per le prestazioni erogate.
3. Per i minori è competente il comune nel quale risiede il minore. Se il minore non è residente in Toscana, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui all'
articolo 5 , commi 2 e 4, è competente il comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d'intervento.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'
articolo 47 sulla compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
Art. 7
- Modalità per l'accesso al sistema integrato
1. I comuni, singoli o associati, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, di cui all'
articolo 64 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), attuano forme di accesso unitarie ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare:
a) la presa in carico delle persone;
b) la proposta di progetti integrati di intervento;
c) l'erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui all'
articolo 5 accedono alle prestazioni e ai servizi sociali sulla base della valutazione professionale del bisogno e della conseguente definizione di un percorso assistenziale personalizzato.
3. Per percorso assistenziale personalizzato si intende il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati.
4. L'assistente sociale, individuato quale responsabile del caso:
a) effettua la valutazione professionale del bisogno;
b) definisce il percorso assistenziale personalizzato e ne cura l'attuazione in termini di appropriatezza ed efficacia;
c) assicura la gestione ed il controllo delle prestazioni erogate in relazione agli obiettivi.
5. In caso di bisogni, per la cui soddisfazione sia richiesto l'apporto di più competenze professionali, la valutazione degli stessi e la definizione del percorso assistenziale personalizzato sono effettuate con il concorso di tutte le professionalità interessate.
6. Accedono prioritariamente agli interventi e ai servizi erogati dal sistema integrato i soggetti:
a) in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata;
b ) con incapacità fisica o psichica, totale o parziale, di provvedere alle proprie esigenze;
c) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
d) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendano necessari interventi assistenziali.
7. La programmazione zonale di cui all'articolo 29 indica i criteri con i quali i comuni disciplinano le condizioni per l'accesso agli interventi e servizi, anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 6.
Art. 8
- Diritto all'informazione e principi di comunicazione sociale
1. I destinatari degli interventi e dei servizi del sistema integrato sono informati sui diritti di cittadinanza sociale, sulla disponibilità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie, sui requisiti per accedervi e sulle relative procedure, sulle modalità di erogazione delle prestazioni nonché sulle possibilità di scelta tra le prestazioni stesse.
2. In particolare, i destinatari degli interventi del sistema integrato hanno diritto:
a) ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale;
b) ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi previsti dalla legge;
c) a partecipare alla scelta delle prestazioni, compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio sociale;
d) ad essere garantiti nella riservatezza e nella facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni nei confronti dei responsabili dei servizi e dei procedimenti nonché ad ottenere le debite risposte motivate.
3. Per i soggetti che presentino deficit psico-fisici e sensoriali, culturali, sociali, tali da ostacolare l'acquisizione di informazione sui diritti di cui ai commi 1 e 2, nonché sulle modalità di accesso al sistema integrato, sono previste forme specifiche di informazione, orientamento ed accompagnamento, finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla normale fruizione dei servizi e degli interventi sociali ed a garantirne la piena accessibilità.
4. La Regione promuove l'attivazione di punti informativi unitari da parte dei comuni singoli o associati in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato. Tali punti informativi svolgono la loro attività in raccordo con le strutture di accesso unitario ai servizi di cui all'
articolo 7 , comma 1.
Art. 9
- Carta dei servizi sociali
1. I soggetti pubblici e privati, che erogano prestazioni sociali e socio-sanitarie adottano la carta dei servizi sociali, al fine di tutelare gli utenti e garantire la trasparenza nell'erogazione dei servizi.
2. La carta dei servizi sociali, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni in modo da consentirne la visione da parte degli utenti, contiene almeno i seguenti elementi:
a) caratteristiche delle prestazioni, modalità di accesso, orari e tempi di erogazione;
b) tariffe delle prestazioni;
c) assetto organizzativo interno;
d) procedure amministrative per la presa in carico e la diffusione delle informazioni;
e) modalità e procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei responsabili dei servizi;
f) riferimento alle clausole contrattuali e al rispetto della normativa di cui all'
articolo19 , comma 2.
3. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta uno schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento della carta dei servizi sociali.
Art. 10
- Pubblica tutela
1. La Regione sostiene
i comuni, singoli o associati (50) Parole così sostituite con l.r. 30 luglio 2014, n. 45, art. 1.
che mediante accordi, convenzioni o altri atti di collaborazione istituzionale, attivano servizi e interventi di supporto in favore delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, di cui al libro I, titolo XII del codice civile, nonché dei soggetti ai quali sono conferite dall'autorità giudiziaria le funzioni di tutore, curatore o di amministratore di sostegno, anche in raccordo con altri enti e autori tà interessate alla pubblica tutela.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 attengono:
a) alla realizzazione di azioni specifiche di prevenzione e sensibilizzazione sui temi dell'assistenza alle persone incapaci e alla promozione dell'assunzione di responsabilità tutoriali;
b) alla verifica della appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate alle persone incapaci;
c) al supporto alle attività dei tutori, dei curatori e degli amministratori di sostegno, anche mediante lo svolgimento di specifiche attività formative.
3. Nel piano integrato sociale regionale, di cui all'
articolo 27 , sono definiti gli indirizzi per la realizzazione dei servizi e degli interventi relativi alla pubblica tutela, al fine di garantirne l'omogeneità sul territorio regionale, e sono individuate le forme di sostegno della Regione a tali servizi e interventi. E' data priorità alle iniziative che consentono la diffusione dei servizi e degli interventi sull'intero territorio della provincia.