Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 7 marzo 2005
articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso.
articolo 15 del d.lgs.192/2005 e dall'
articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
articolo 15 del d.lgs. 192/2005 , una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 3.000,00 se questi non provvede alla regolarizzazione della sua posizione entro il termine e secondo le modalità definite all'articolo 21 del regolamento di cui all’articolo 23 sexies. (173)
articolo 284 del d.lgs. 152/2006 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’
articolo 288 del d.lgs. 152/2006 .
articolo 287 del d.lgs. 152/2006 , comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288, comma 7, del decreto medesimo.
del
d.lgs.152/2006 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 288 del decreto medesimo.
articolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014).
articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di certificazione energetica, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica, per il quale durante il controllo di cui all’articolo 23 octies sia rilevata un’irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l’attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’irregolarità.
articolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005 , oppure la relazione di progetto di cui all’
articolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005 , il verbale di cui all'
articolo 6, comma 12, lettera b), numero 8 bis, del d. lgs. 152/2006 sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all’articolo 23 septies, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.7, poì sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 33; ed ora così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 79 .
Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art. 9, e ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 10.
Articolo prima sostituito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.12, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 4.
Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.13, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 5.
Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.14, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 7.
Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.15, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 7.
Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.16, poi così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 8.
Articolo prima inserito con l.r. 23 novembre 2009, n. 71 , art.17, ed ora così sostituito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 9.
L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la
sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 11, comma 4, nella parte in cui inserisce il comma 1 quater dell'art. 17 della legge regionale n. 39 del 2005 .
La Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 71/2009 con la
sentenza n. 313 del 11 novembre 2010 dichiarando infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005 e dell'art. 10, comma 2, che sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 39 del 2005 .
Comma così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 34,.poi così sostituto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38 , art. 12.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 nella parte in cui modifica l'art. 17, commi 3, lettera a), 5, lettere a), b) e c), e 11, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.
Lettera prima inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 1.
Articolo inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 13 , art. 20, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n. 24 , art. 10.
Articolo inserito con l.r. 16 dicembre 2016, n. 85 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 6 luglio 2022, n, 24 art. 11.



