1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, (151)
b) l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto.
4. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014(120)
, l’installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a 50 chilowatt elettrici.
di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge, l’installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti caratteristiche: (102)
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi complessivi, non comportino modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio; (102)
c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso. (102)
l’installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
7. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r.65/2014(120)
, l’installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014, l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt. (153)
l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare, con il ripristino dello stato dei luoghi.
10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune. (154)
, le modifiche e manutenzioni degli impianti di cui agli articoli 11, 13, 15, 16, comma 3, e 16 bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5. (102)
12. Sono soggette a preventiva comunicazione all'amministrazione competente:
a) le modifiche degli oleodotti esistenti tali che non costituiscono nuova opera, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 39;
b) le modifiche degli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della l. 239/2004.
L’articolo 20 (Decorrenza degli effetti) della l.r. 71/2009 recita: “Le disposizioni di cui agli articoli 23, 23 bis, 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, si applicano a far data dall'entrata in vigore dei relativi regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)”.
La Corte costituzionale con sentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.37 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 ) nella parte in cui modifica l'art. 17, comma 2, lettere a), b) ed f), della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39.