Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 22
- Sistema informativo tributario regionale
1. Al fine di garantire la pianificazione del gettito tributario ed una efficace ed efficiente gestione dei tributi regionali è costituito, nell'ambito del sistema informativo regionale, il sistema informativo tributario, di seguito denominato sistema informativo, in conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modifiche, ed ai principi, criteri guida e adempimenti previsti nella legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
2. Il sistema informativo raccoglie e ordina i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni tributarie presentate all'amministrazione regionale, dai versamenti, dall'attività di controllo e sanzionamento e tutti i dati e le notizie che possono assumere rilevanza tributaria con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali si sia realizzato il presupposto d'imposta di almeno uno dei tributi regionali.
3. Nel sistema informativo l'archivio dei soggetti passivi ha come strumento identificativo il codice fiscale ed è periodicamente aggiornato con i dati e le informazioni provenienti dalle anagrafe comunali, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, dall'anagrafe sanitaria, dalle Camere di commercio e dai pubblici registri.
4. Il sistema informativo si raccorda con l'anagrafe tributaria statale secondo modalità definite d'intesa con l'amministrazione finanziaria erariale.
5. La struttura competente in materia di tributi può inviare questionari informativi ai contribuenti regionali, al fine di verificare l'esattezza dei dati contenuti nel sistema informativo.
6. Al fine di aggiornare i dati contenuti nel sistema informativo, la struttura competente in materia di tributi può richiedere dati e notizie a pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
7. Il trattamento dei dati raccolti nel sistema informativo avviene nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
8. I dati e le notizie raccolti nel sistema informativo sono coperti dal segreto d'ufficio; la Regione può rendere pubbliche statistiche ed elaborazioni relative ai dati gestiti, senza riferimenti nominativi ed in forma aggregata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.