Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
INDICE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 2 - Competenza in materia di espropri
Art. 3 - Delega di funzioni espropriative della Regione
Art. 4 - Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica
Art. 5 - Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
Art. 6 - Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti
Art. 6 bis - Elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità
Art. 7 - Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
Art. 8 - Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi
Art. 9 - Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità
Art. 10 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio
Art. 10 bis - Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione
Art. 11 - Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
Art. 12 - Spese per la procedura di esproprio
Art. 13 - Comunicazioni e notificazioni degli atti relativi al procedimento di esproprio
Art. 14 - Edificabilità di fatto
Art. 15 - Misure compensative nei casi di cessione volontaria
Art. 16 - Commissione provinciale espropri
Art. 17 - Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri
Art. 18 - Disposizione finanziaria
Art. 19 - Abrogazioni
Art. 20 - Norma transitoria
Art. 20 bis - Norma transitoria per i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 47/2016
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.