Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 6
- Ufficio per le espropriazioni e forme di collaborazione tra enti
1. La Regione e (3) gli enti pubblici competenti alla emanazione degli atti di esproprio, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individuano l'ufficio per le espropriazioni, il quale svolge tutte le funzioni che la vigente normativa attribuisce all'autorità espropriante.
1 bis. La Regione può assolvere l'obbligo di cui al comma 1 anche mediante la costituzione di uffici per le espropriazioni presso le strutture di massima dimensione. (4)
2. Gli enti locali possono assolvere l'obbligo di cui al comma 1 mediante la costituzione di un ufficio comune per le espropriazioni o mediante altra forma associativa prevista dalla legge.
3. La Regione, (3) gli enti locali e gli altri enti pubblici, per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale, previa intesa, accordo o convenzione con l'ente medesimo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.