Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 3
- Delega di funzioni espropriative della Regione (2)
1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche di competenza della Regione possono essere delegate:
a) al comune nel cui territorio l'opera si realizza;
b) alla provincia o alla città metropolitana di Firenze per l'opera che interessi il territorio di più comuni;
c) ai consorzi di bonifica;
2. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato:
a) per singoli interventi;
b) per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.