Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Capo VII
- Commissione provinciale espropri
Art. 16
- Commissione provinciale espropri
1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'
articolo 41 del d.p.r. 327/2001 .

2. La Commissione espropri è composta da
a) Presidente della provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'
articolo 41 del d.p.r. 327/2001 .

Art. 17
- Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri
1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare
a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
b) la misura dell'indennità spettante ai componenti della Commissione, comunque non superiore a euro 50,00 per ciascuna seduta;
c) la forma di pubblicità del valore agricolo medio determinato dalla Commissione.
2. Le province provvedono altresì ad individuare la sede della Commissione ed a curare la costituzione della segreteria e l'assegnazione del personale necessario.
3. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento delle commissioni provinciali con apposito stanziamento definito con legge di bilancio, da ripartire in egual misura tra tutte le province.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.