Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Capo IV
- Disposizioni sul procedimento espropriativo
Art. 7
- Atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (10)
Abrogato.
Art. 8
- Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi (10)
Abrogato.
Art. 9
- Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità (10)
Abrogato.
Art. 10
- Determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio
1. Oltre ai casi previsti dall'
articolo 22, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private) (6) previste dai piani o programmi regionali.

2. Oltre ai casi previsti dall'
articolo 22 bis, comma 2, del d.p.r. 327/2001 , il decreto che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari, può essere emanato ed eseguito anche in tutti i casi di realizzazione di opere di infrastrutture a rete e opere di interesse strategico regionale di cui alla l.r. 35/2011 (6) previste dai piani o programmi regionali.

Art. 10 bis
Adozione del decreto di esproprio da parte di autorità espropriante diversa dalla Regione (7)
1. Nei casi di cui all’articolo 3, l'autorità espropriante adotta il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria previa acquisizione del nullaosta in ordine alla coerenza con le finalità del progetto da parte della struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera.
2. Al fine di cui al comma 1, l'autorità espropriante trasmette alla struttura regionale competente in relazione alla natura dell'opera gli atti di cui al medesimo comma 1 corredati dal tipo di frazionamento unitamente al piano particellare.
3. L'autorità espropriante provvede successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 11 e trasmette, senza indugio, alla Regione le relative note di trascrizione e voltura.
Art. 11
- Trascrizione e volturazione del decreto di esproprio
1. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio a cura dell'autorità espropriante ed a spese del beneficiario dell'esproprio. L'autorità espropriante provvede successivamente a trasmettere al beneficiario il decreto di esproprio e le relative note di trascrizione e voltura.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.