Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Capo I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei principi contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Le disposizioni della presente legge si applicano per le espropriazioni anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, per le esecuzioni di opere pubbliche o di pubblica utilità da realizzare nel territorio della Regione Toscana ad esclusione delle opere connesse a materie di competenza esclusiva statale nonché di quelle la cui realizzazione è comunque di competenza dello Stato.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del
d.p.r. 327/2001 .

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.