Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 5
- Sottoscrizione degli accordi di cessione volontaria
1. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del d.p.r. 327/2001 e provvede a trasmetterlo alla Regione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.